Il Tribunale di Genova accoglie il ricorso del Genoa
Data: 09/08/2005 15.54
Argomento: dalla redazione


Ecco il testo integrale del provvedimento del Tribunale di Genova che accoglie il ricorso presentato dall'Avv. Andrea D'Angelo per conto del Genoa CFC.

la redazione

 



Il Giudice, visto il ricorso che precede, visto l’art. 669 sexies 2 comma cpc, rileva quanto segue:

• Il sommario esame degli argomenti posti a base del ricorso cautelare – in questa sede volto esclusivamente a valutare la sussistenza dei presupposti necessari, secondo la norma sopra richiamata, per l’emanazione del provvedimento cautelare inaudita altera parte – induce a ritenere sussistente il fumus boni iuris in riferimento alla dedotta violazione da parte degli organi di giustizia sportiva dei principi posti dall’ordinamento statale in materia di utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali in procedimenti diversi da quelli nei quali sono state disposte (art. 270 c 1 cpp così come interpretato da C.Cost. n. 63 del 1994) e di imparzialità del giudice, con conseguente lesione, a danno dei ricorrenti, di diritti costituzionalmente protetti (ci si riferisce in particolare agli artt. 15, inviolabilità delle comunicazioni; 24, diritto alla tutela giurisdizionale e diritto di difesa, e 111 Cost., diritto a un giusto processo);
• la rilevanza dei diritti che si affermano lesi, la natura privatistica degli atti che si affermano lesivi di tali diritti e degli organi da cui tali atti sono stati posti in essere e infine l’assenza di norme di legge che riservino alla giurisdizione esclusiva del TAR la giurisdizione in questa materia, fanno ritenere sussistente la giurisdizione del Giudice Ordinario;
• il pericolo nel ritardo sussiste in riferimento al grave pregiudizio – sia d’immagine che economico in senso stretto – che deriverebbe ai ricorrenti qualora la decisione degli organi di giustizia sportiva dovesse trovare attuazione specie con l’esclusione della squadra dal prossimo campionato calcistico di serie A; trattasi di pregiudizio imminente e irreparabile, non solo dal punto di vista economico ma anche in riferimento all’interesse del Genoa di realizzare gli scopi sportivi e spettacolari che ne costituiscono l’oggetto sociale;
• la circostanza – dedotta dai ricorrenti – che sia imminente la riunione del Consiglio federale della F.I.G.C. per l’inquadramento delle società di calcio nelle diverse leghe e per l’organizzazione del prossimo campionato, determina la necessità di provvedere immediatamente senza attendere l’instaurazione del contraddittorio che richiederebbe tempi che, per quanto rapidi, ritarderebbero la decisione del ricorso rispetto alla predetta riunione pregiudicando in tal modo l’attuazione del provvedimento;
• il provvedimento interinale necessario e sufficiente ad impedire tale pregiudizio appare essere quello di ordinare alla F.I.G.C. di soprassedere sino alla definizione del presente procedimento cautelare ad ogni decisione in ordine all’inquadramento delle squadre nei diversi campionati e alla formazione dei calendari della prossima stagione calcistica;

P.Q.M.

ORDINA alla F.I.G.C. Federazione Italiana Gioco Calcio di sospendere ogni decisione in ordine all’inquadramento delle squadre nelle diverse categorie e alla formazione dei calendari per la prossima stagione agonistica, fissa per la comparizione delle parti l’udienza del 16.8.2005 ore 10.30, con termine sino al 13.8 per la notifica alla resistente del ricorso e del presente provvedimento; autorizza la notifica a mezzo fax da studio del difensore senza assistenza dell’Ufficiale Giudiziario.

Genova, 9.8.2005

Il Giudice
Dr. Alvaro Vigotti

 







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