A proprosito di ''revocazione''...
Data: 16/08/2015 20.13
Argomento: dalla redazione


A prescindere dal fatto che Milanetto ha già ripetutamente dichiarato e dimostrato la sua estraneità riguardo ai fatti in questione (completamente assolto nei due precedenti gradi di giudizio) e, premesso che il gruppo nato su Facebook "Dimissioni per Stefano Palazzi da Procuratore Federale" sta procedendo alla grande (anche da Lecce si stanno dando da fare), credo sia di interesse condividere un ben documentato promemoria redatto dall Studio Cataldi in materia di "revocazione" di giudizi passati o meno in giudicato.

Risultati immagini per STEFANO PALAZZI  Stefano Mauri  Filippo Carobbio  Andrea Masiello  Carlo Gervasoni

 



"L'unica cosa possibile, giuridicamente parlando, è chiedere la revocazio, ovvero fare istanza di revocazione, per eventuali fatti nuovi, che però devono essere "prove documentali", e non certo dichiarazioni testimoniali, le quali vengono espressamente vietate ai fini di istanza di revocazione....
A tal riguardo:
Che cosa è la revocazione
La revocazione è uno strumento che la legge mette a disposizione delle parti per impugnare sentenze pronunciate in grado di appello o in unico grado nei casi indicati dall'art. 395 del codice di procedura civile.
Attraverso la revocazione la parte può ottenere una nuova valutazione del caso dallo stesso giudice che potrà così decidere sulla base di un diverso quadro probatorio di cui non in precedenza non si era potuto tenere conto.
La revocazione può far cadere persino una sentenza passata in giudicato. Sotto questo profilo si parla di revocazione ordinaria  quando l'azione impedisce il passaggio in giudicato della sentenza mentre si parla di revocazione straordinaria in quei casi in cui può essere proposta anche dopo il passaggio in giudicato della sentenza ed è fondata su fatti il cui verificarsi o la cui scoperta può compiersi in qualsiasi momento successivo alla sentenza.
La revocazione costituisce, come tutte le altre impugnazioni, un rimedio alle possibili ingiustizie che possono essere frutto di una sentenza sbagliata. Il legislatore ha previsto già tre gradi di giudizio cosa che di per se dovrebbe consentire la correzione degli eventuali errori delle sentenze. La revocatoria è uno strumento ulteriore che consente di rimediare anche ad errori per così dire "esterni" al procedimento logico che porta alla formazione della sentenza.

I motivi che consentono di richiedere la revocazione della sentenza
Per quel che riguarda i motivi della revocazione, essi si dividono in ordinari e straordinari: i primi riguardano le circostanze che possono essere conosciute semplicemente leggendo la sentenza, mentre i secondi sono relativi a circostanze che possono essere conosciute in qualsiasi momento.

Stando al testo della norma, si possono impugnare per revocazione anche le sentenze passate in giudicato:

- se sono l'effetto del dolo di una delle parti;
- se le prove su cui si è deciso sono state dichiarate false;
- se dopo la sentenza sono stati trovati uno o piu' documenti decisivi che la parte non aveva potuto produrre in giudizio per causa di forza maggiore o per fatto dell'avversario;
- se la sentenza e' effetto del dolo del giudice, accertato con sentenza passata in giudicato.

Si possono poi impugnare per revocazione le sentenze pronunciate in grado d'appello o in unico grado, non solo se ricorre una delle ipotesi sopra menzionate ma anche se:

- se la sentenza e' l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa.
- se la sentenza e' contraria ad altra precedente sentenza avente fra le parti autorita' di cosa giudicata, purche' non abbia pronunciato sulla relativa eccezione.

Il procedimento

La revocazione si caratterizza per una fase (chiamata rescindente), che ha lo scopo di eliminare la sentenza impugnata, e per una fase (chiamata rescissoria), che invece ha lo scopo di sostituire con un’altra decisione di merito la decisione revocata.

La domanda di revocazione deve essere inoltrata allo stesso giudice che ha emesso la sentenza impugnata (intendendo in questo caso, con l’espressione “giudice”, non la persona fisica ma l’ufficio giudiziario).

La citazione deve indicare, a pena d'inammissibilita', il motivo della revocazione e le prove che dimostrano i fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395, del giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita' o del recupero dei documenti.

Anche se viene proposta la domanda di revocazione essa non sospende il termine per proporre il ricorso per cassazione ma il giudice davanti a cui e' proposta la revocazione, su istanza di parte, puo' sospendere l'uno o l'altro fino alla comunicazione della sentenza che abbia pronunciato sulla revocazione, qualora ritenga non manifestamente infondata la revocazione proposta.

Fonte: LA REVOCAZIONE
(
www.StudioCataldi.it)

Francamente non so se c'era di mezzo qualche scadenza, ma depositare subito prima di Ferragosto la richiesta di revocazione sapendo che la controparte ha solo tre giorni (festivi) per opporsi e far dichiarare la revocazione manifestamente infondata, pare un altro gesto irrituale e di basso profilo che contribuisce a delineare lo spessore del personaggio (ripeto sempre che non scadesse qualche termine, che per taluno sarebbe addirittura già scaduto, per altri ancora la norma che prevede la “revocazione” per i processi sportivi sarebbe del luglio 2014 e, quindi, non applicabile ai processi precedenti ?!?).

Ultima notazione secondo un altro autorevole avvocato, tra l'altro non parte in causa, sarebbe stato un pacchiano errore non coinvolgere anche la Lazio in quanto la condanna ed i successivi gradi di giudizio sino al TAS avrebbero riguardato l'omessa denuncia e non la vicenda delle scommesse  e, dunque, le nuove prove della "combine" se valgono per Milanetto e quelli del Lecce come mai no, invece, per Mauri, Masiello e compagnia cantante?

Insomma un gran pasticcio, speriamo nell'intelligenza e nel buon senso dei giudici, di più che, finalmente, a lottare contro la corruzione nel calcio ci mettano persone adeguate ed all'altezza della situazione.

Questi danno l'impressione d'essere solo interessati a cercare visibilità mediatica.

Giancarlo Rabacchi

PS. Scusate la lunghezza di questo documento, ma è bene che resti agli atti a futura memoria.







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